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Legge 04/05/1983 n. 184Art. 28 Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all’ultimo comma dell’art. 26. L’ufficiale di stato civile e l’ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità TITOLO III DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE CAPO I Dell’adozione di minori stranieri Art. 29 Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo i residenza degli adottanti o affidatari. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell’ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i minorenni di Roma. Art. 30 I Coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all’adozione. Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell’art. 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi degli artt. 739 e 740 Cod. Proc. Civ. Art. 31 L’ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L’autorità consolare del luogo ove il provvedimento e stato emesso dichiara che esso è conforme alla legislazione di quello Stato. L’ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici e altresì consentito quando vi sia nulla-osta, emesso dal Ministro degli affari esteri d’intesa con quello dell’interno. Art. 32 Il tribunale per i minorenni dichiara l’efficacia nello Stato dei provvedimenti di cui al primo comma dell’articolo precedente quando accerta: a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti ai sensi dell’art, 30; b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso; c) che il provvedimento straniero non è contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori. La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale è ammesso ricorso per Cassazione. Art. 33 Il provvedimento emesso da autorità straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell’adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno. Ove il provvedimento non preveda l’affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il decreto di cui all’art. 25. Qualora l’affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti dell’adozione, il tribunale applica l’art. 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore. Art. 34 Il nulla-osta di cui al secondo comma dell’art. 31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all’adozione, quando nell’ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l’emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell’art. 31, qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all’ingresso nello Stato a scopo di adozione. Il nulla-osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l’emanazione del provvedimento anzidetto. Il nulla-osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione Art. 35 E’ fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l’ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l’introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 31. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l’ingresso in Italia per l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine. Art. 36 Al di fuori di quanto previsto nell’art. 31, l’ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del distretto ove è diretto il minore, ovvero, nella ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma. Dette segnalazioni devono contenere l’indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore. Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel caso di ingresso di minori per motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi. Art. 37 Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza. Art. 38 Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all’adozione di minori stranieri. Art. 39 (abrogato) Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza. La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge CAPO II Dell’espatrio di minori a scopo di adozione Art. 40 I residenti all’estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, e competente il tribunale per i minorenni di Roma. Art. 41 Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell’ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l’affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l’affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell’autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore. Art. 42 Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all’estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera. 3 Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell’art. 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all’estero. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 34, 35 e 36 del Dpr 5 gennaio 1967 n. 200. Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all’estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell’art. 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma. TITOLO IV DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI CAPO I Dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti Art. 44 I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell’art. 7: a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L’adozione nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lett. a) e c) l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi l’adottante deve superare di almeno diciotto anni l’età di coloro che intende adottare. Art. 45 Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dall’adottando. Se l’adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito, se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito. Art. 46 Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando. Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo. Art. 47 L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronuncia. Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante. Art. 48 Se il minore è adottato da due coniugi o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’art. 147 Cod. Civ. Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato stesso, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’art. 382 Cod. Civ. Art. 49 L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Sezione III del Capo I . L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni. |
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